Piano Operativo
Art. 16 Edifici e manufatti privi di classificazione ed edifici non schedati / non classificati
1. Gli edifici e i manufatti ricadenti nel territorio urbanizzato privi di classificazione assumono le prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi di appartenenza di cui al Titolo 1 della Parte 4. Per tutti gli altri edifici, appartenenti al territorio rurale, valgono le disposizioni dei seguenti commi contenute in questo articolo.
2. Nel caso in cui l'edificio sia notificato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe di valore 1 di cui all'art. 10 delle presenti norme.
3. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato precedentemente all'anno 1954 (riferimento volo aereo 1954) sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe di valore 2 di cui all'art. 11 delle presenti norme. Qualora gli edifici e i manufatti siano di tipo precario, o prefabbricato e/o costituiti da multimateriali si dovranno comunque ricomprendere nella classe 4.2 di cui all'art.14 delle presenti norme.
4. Nel caso in cui l'edificio risulti realizzato successivamente all'anno 1954 (riferimento volo aereo 1954) sono ammessi gli interventi consentiti agli edifici ricompresi nella classe 3 di cui all'art. 12 delle presenti norme. Qualora gli edifici e i manufatti siano di tipo precario, o prefabbricato e/o costituiti da multimateriali si dovranno comunque ricomprendere nella classe 4.2 di cui all'art.14 delle presenti norme.
5. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.