Piano Operativo
Art. 14 Edifici ricompresi nella Classe 4.2 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto
1. E' attribuita la Classe 4.2 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, in genere di formazione successiva agli anni cinquanta del secolo scorso, incongrui sotto il profilo architettonico e/o morfologico e sostanzialmente detrattori rispetto ai caratteri del contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento. Per tali edifici il presente P.O. prescrive esclusivamente interventi volti alla mera conservazione del manufatto o alla sua ricostruzione o sostituzione.
2. Sugli edifici di Classe 4.2 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1, limitatamente alla modifica dei prospetti
- c) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2, con possibilità di contestuale incremento volumetrico nei limiti del 20% del volume legittimo demolito finalizzati al solo ripristino degli allineamenti planoaltimetrici del morfotipo di riferimento con esclusione del contesto del morfotipo TS.1;
- d) nuova edificazione - NE, limitatamente ai volumi tecnici interrati di cui all'art. 7, c. 5.
3. Gli edifici o complessi edilizi sottoposti alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR2 di cui al comma 2 lett. c) possono modificare la propria classe di valore secondo l'art. 3 c. 4 delle presenti norme.
4. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.