Piano Operativo
Art. 13 Edifici ricompresi nella Classe 4.1 - Edifici o complessi di nullo valore, non in contrasto con i caratteri del contesto
1. E' attribuita la Classe 4.1 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, privi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, ma sostanzialmente coerenti o quantomeno compatibili con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.
2. Gli edifici di Classe 4.1 comprendono anche gli annessi agricoli stabili realizzati in applicazione delle norme regionali per la tutela e valorizzazione del territorio rurale.
3. Sugli edifici di Classe 4.1 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) restauro e risanamento conservativo;
- c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1, RC2 e RC3;
- d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR1 e RR2;
- e) addizione volumetrica - AV;
- f) interventi pertinenziali - IP;
- g) nuova edificazione - NE.
4. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4.1 sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva con incremento volumetrico nei limiti massimi del 20% del volume legittimo demolito con il mantenimento dell'edificio nell'area di sedime ad eccezione di comprovate problematiche di carattere geologico. Nelle aree urbane l'intervento dovrà essere finalizzato al ripristino degli allineamenti planoaltimetrici del morfotipo di riferimento.
5. Gli interventi di addizione volumetrica non sono ammessi all'interno dei Morfotipi TS.1, TS.2 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme.
6. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 4.1 sono consentiti gli interventi pertinenziali nella misura massima del 20% del volume esistente, ad esclusione:
- a) del territorio rurale ove il limite è fissato a 20 mq di S.E.;
- b) dei Morfotipi TS.1 e dei nuclei storici ove il limite è fissato a 10 mq di S.E. per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 34 e 50 delle presenti norme.
7. I progetti edilizi - in particolare quelli riferiti ad interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di demolizione e ricostruzione (parziale o totale), nonché quelli comunque comportanti incrementi volumetrici - debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate a garantire un corretto inserimento dell'intervento nel contesto. A tale scopo sono corredati da una ampia documentazione fotografica estesa all'intorno (urbano, periurbano, rurale) di riferimento.
8. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. nelle aree di pertinenza degli edifici di Classe 4.1 è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli morfotipi.
9. Negli edifici a destinazione produttiva, su un solo lato e in aderenza al manufatto, per le funzioni di carico e scarico o deposito, è consentita la realizzazione di una tettoia con profondità massima di m.4,00 e comunque non eccedente il lato del fabbricato.
10. Gli interventi di cui al precedente comma 3 lettere d), e) e f) devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR.4, mediante progetto unitario da eseguirsi anche a stralci.
11. Gli edifici o complessi edilizi che per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, manifestassero un crollo di consistente entità, afferente ad una porzione dell'involucro edilizio maggiore al 50% della sua consistenza originaria, sono soggetti alle prescrizioni per gli edifici diruti di cui all'art. 15 delle presenti norme, anche se classificati in classe 3.
12. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.