Art. 11 Edifici ricompresi nella Classe 2 e Classe 2* - Edifici o complessi edilizi di valore storico - architettonico

1. E' attribuita la Classe 2 agli edifici o complessi edilizi edificati anteriormente all'anno 1954, riconosciuti nel P.S.I.M. quale invariante strutturale del territorio comunale e pertanto dal P.O. di valore storico - architettonico.

2. E' attribuita la Classe 2* agli edifici o complessi edilizi riconosciuti di valore storico - architettonico, testimoniali dell'identità urbana del territorio borghigiano.

3. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 2 e 2* sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1;
  4. d) ristrutturazione edilizia ricostruttiva - RR1;
  5. e) addizioni volumetriche - AV (ad esclusione degli edifici ricompresi nella classe 2*);
  6. f) interventi pertinenziali - IP;
  7. g) nuova edificazione - NE, ad esclusione degli edifici ricompresi nella classe 2*.

4. Le soluzioni progettuali devono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti sotto il profilo storico, morfologico e paesaggistico, attraverso appropriate modalità di intervento e accurata scelta dei materiali, dei colori e delle tecniche costruttive, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e un corretto inserimento dell'intervento nel contesto, anche per favorire l'uso razionale dell'energia e di fonti energetiche rinnovabili.

5. Sugli edifici di Classe 2 è altresì ammessa la realizzazione di soppalchi anche comportanti incremento di superficie utile (S.U.) con le modalità stabilite nel Regolamento edilizio.

6. Sugli edifici di Classe 2, con modalità coerenti e compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento, è consentita, solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, la realizzazione di balconi o terrazze, qualora non esistenti. La realizzazione di terrazze a tasca sarà ammessa con esclusione degli edifici ricadenti nei morfotipi TS1 e TS2 e nei nuclei storici. La realizzazione di balconi o terrazze è limitata ad una per unità immobiliare, con superficie massima mq 6, distanza dal confine 1,5 m. e profondità massima di 1,50 m.

7. Negli edifici e complessi edilizi di classe 2* non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze di qualsivoglia tipologia, ivi comprese quelle a tasca. E' ammessa la deroga alle vigenti norme igienico-sanitarie, previo parere della ASL, per quanto riguarda altezze, rapporti illuminanti, ventilazione naturale, superficie minima dei vani, ove il rispetto puntuale di tali disposizioni comporti contrasto con gli obiettivi culturali e le esigenze di tutela di cui al presente articolo.

8. Negli edifici e complessi edilizi di classe 2 e di classe 2* sono consentiti interventi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 5/2010, previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014 e al comma 13 del presente articolo.

9. Sugli edifici di Classe 2 è altresì, ammessa, una tantum, l'installazione di infissi per tamponamento di logge e porticati esistenti sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, a condizione che l'intervento risulti sia ascrivibile alla normativa sul risparmio energetico e sia realizzate con le caratteristiche delle serre solari di cui all'art. 57 del D.P.G.R. 39/R/2018 e compatibile con le caratteristiche tipologiche, architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e purchè siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.

10. Sugli edifici di Classe 2 fermo restando il rispetto di quanto disposto relativamente ai limiti di superficie per ciascuna unità immobiliare, è consentito il frazionamento in più unità, purché realizzato con modalità compatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e strutturali dell'edificio oggetto di intervento. In particolare l'intervento di frazionamento tiene conto:

  1. a) del processo di formazione dell'edificio (sincronico, diacronico) e delle eventuali trasformazioni che hanno dato luogo alla configurazione attuale dell'edificio (o dei singoli edifici del complesso);
  2. b) delle parti dotate di una propria individualità architettonica e funzionale.

11. Sugli edifici di Classe 2 è ammessa la realizzazione di cantine e/o di vani accessori interrati o seminterrati. I volumi tecnici interrati di altezza inferiore a 2,40 m. I volumi tecnici interrati delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi o ambiti territoriali.

12. Sugli edifici di Classe 2 è consentito una tantum un incremento volumetrico realizzabile in alternativa mediante:

  1. a) interventi pertinenziali, come definiti all'art. 7 delle presenti norme, ad eccezione del morfotipo TS1, TS2, TR3 e dei Nuclei storici ove il limite è fissato in 30 mc di VTot di cui all'art.22 del DPGR 39/R/2018 per i quali vale quanto indicato, rispettivamente, dagli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme. Nel territorio rurale sono consentiti nella misura massima di 60 mc di VTot.
  2. b) addizioni volumetriche, come definite dall'art. 6 delle presenti norme, finalizzate a migliorare e/o a razionalizzare l'utilizzo dell'immobile. Nelle aree di cui all'art. 52 sono ammesse con le limitazioni di cui allo stesso articolo. Tale incremento non è ammesso per gli edifici ricadenti all'interno dei Morfotipi storici TS.1, TS.2 e dei Nuclei storici di cui rispettivamente agli artt. 34 e 49. Le addizioni volumetriche devono essere collocate in aderenza alla facciata non prospiciente lo spazio pubblico, o comunque a facciate non visibili dalla pubblica via. In ogni caso, le addizioni volumetriche sono ammesse se:
    • - l'intervento risulta pienamente compatibile con i caratteri tipologici, formali, costruttivi e strutturali dell'edificio preesistente e garantisce un corretto inserimento nel contesto di riferimento: a tal fine la soluzione progettuale analizza in particolare i rapporti planoaltimetrici dell'intervento sia con l'edificio che con il tessuto circostante (allineamenti, profili, linee di gronda, scansioni dei prospetti sugli spazi pubblici, etc.);
    • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari dell'immobile interessato dall'incremento una tantum;
    • - non potrà essere realizzato se ricorre la casistica di cui all'art. 4, c. 4.

13. Sugli edifici di Classe 2* è consentito un incremento volumetrico realizzabile mediante interventi pertinenziali realizzabili solo sul fronte non prospiciente lo spazio pubblico, come definiti dall'art. 7 delle presenti norme, ad eccezione del morfotipo TS1, TS2 e dei nuclei storici ove il limite è fissato in 30 mc di V tot art. 22 del DPGR 39/R/2018, per i quali vale quanto indicato rispettivamente dagli artt. 34, 35 e 49 delle presenti norme. Nel territorio rurale sono consentiti nella misura massima di 60 mc di VTot.

14. Sugli edifici di Classe 2 e Classe 2* è consentita la modifica dei prospetti purché gli interventi risultino coerenti con gli elementi architettonici, tipologici, e formali caratterizzanti il contesto urbano di riferimento e contribuiscano all'eliminazione di eventuali elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione previa presentazione della relazione di compatibilità di cui all'art. 138 della LR 65/2014.

15. Per gli edifici o complessi edilizi di Classe 2 e di Classe 2* la realizzazione di nuove sistemazioni o elementi di arredo (recinzioni, cancelli, pavimentazioni, sistemazioni arboree, etc.) nelle aree pertinenziali degli edifici o complessi edilizi è attuata con criteri e tecniche costruttive coerenti con il contesto e garantisce comunque la salvaguardia di eventuali sistemazioni e/o elementi di arredo aventi rilevanza storica o testimoniale.

16. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono riguardare l'intero complesso edilizio nell'ambito del morfotipo TR.4 di cui all'art. 37 delle presenti norme, mediante progetto unitario che potrà essere eseguito per stralci.

17. Gli edifici o complessi edilizi che per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali, manifestassero un crollo di consistente entità, afferente ad una porzione dell'involucro edilizio maggiore al 50% della sua consistenza originaria, sono soggetti alle prescrizioni per gli edifici diruti di cui all'art. 15 delle presenti norme, anche se classificati in classe 2 o 2*.

18. Restano ferme le disposizioni relative ai requisiti e alle condizioni per il mutamento della destinazione d'uso di cui agli artt. 69 e 70 delle presenti norme.

19. Sugli edifici di Classe 2* non sono consentite:

  1. a) addizioni volumetriche di cui all'art. 6;
  2. b) piscine di cui all'art. 85.