Art. 9 Disposizioni generali

1. Il P.O. sulla base di una dettagliata campagna di rilevazione del patrimonio edilizio presente nel territorio comunale, definisce la classificazione dei singoli edifici, complessi edilizi e consistenze edilizie in genere, sulla base di una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale.

2. La documentazione di analisi del patrimonio edilizio esistente, di supporto alla classificazione di cui al Titolo della presente Parte, è contenuta nelle schede del patrimonio edilizio esistente di cui agli elaborati QC.02 e QC.04.

3. Il patrimonio edilizio presente nel territorio comunale è distinto nelle seguenti classi di valore:

  1. a) edifici ricompresi nella Classe 1 - Edifici o complessi vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e gli edifici pubblici con più di 70 anni;
  2. b) edifici ricompresi nella Classe 2 e classe 2* - Edifici o complessi di rilevante valore storico - architettonico
  3. c) edifici ricompresi nelle Classi 3 - Edifici o complessi di modesto valore, neutri e/o compatibili rispetto al contesto
  4. e) edifici ricompresi nella Classe 4.2 - Edifici o complessi di nullo valore, detrattori dei caratteri del contesto

4. Nel patrimonio edilizio presente nel territorio comunali sono ricompresi gli edifici diruti indicati nella schedatura del patrimonio edilizio esistente con la lettera R e disciplinati dall'art.15 delle presenti norme.

5. Sulla base delle classi di valore sono specificati nel presente Titolo gli interventi ammissibili sui singoli edifici e/o complessi edilizi, con riferimento alle singole categorie di intervento definite dalle vigenti norme regionali, come ulteriormente articolate e dettagliate dalle disposizioni delle presenti norme e nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui ai seguenti articoli. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

6. Non sono classificati dal P.O.:

  1. a) i manufatti e le consistenze edilizie interrate;
  2. b) gli edifici e i manufatti non desumibili dalla cartografia aerofotogrammetrica di base, se non presenti nell'aggiornamento cartografico speditivo. Comunque gli edifici e manufatti legittimamente in essere ma non rappresentati, si considerano ricadenti in questa specifica di cui all'articolo 16;
  3. c) i manufatti di modestissima entità, anche precari o prefabbricati.

7. Si specifica che la rappresentazione di un immobile in una scheda non è condizione sufficiente per attestarne la conformità, la quale non prescinde dalla verifica della legittimità urbanistica ai sensi dell'art. 9bis del dpr380/2001 e dell'art. 133 della LR 65/2014.

8. Le disposizioni di cui al presente Titolo sono integrate dalle limitazioni e/o prescrizioni riferite a ciascun morfotipo di cui al Titolo 1, Parte 4, al territorio rurale di cui alla Parte 5 e alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della qualità degli insediamenti di cui alla Parte 6 delle presenti Norme.

9. Con riferimento alla classificazione operata dal presente strumento resta comunque ferma la facoltà per il Comune di procedere, anche su motivata segnalazione/richiesta di tecnico abilitato incaricato dalla proprietà, ai sensi dell'art. 3 c. 4 delle presenti norme.

10. Al fine di promuovere il risparmio energetico, sono incentivati gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, in coerenza ai disposti della L.R. 11/2011, alla disciplina del presente titolo, e con le limitazioni contenute al Titolo 1 della Parte 4, della Parte 5 e della Parte 6, prevedendo la riduzione degli oneri di cui al seguente comma.

11. Ai sensi della L.R. 65/2104, al fine di agevolare gli interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico, il contributo di cui all'articolo 183 della suddetta legge è ridotto in misura non inferiore al 50% rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali, fatto salvo la facoltà del comune di Borgo San Lorenzo di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

12. Gli edifici, i complessi edilizi e le consistenze edilizie in genere realizzati posteriormente al 1954 e non ricompresi nel campo di applicazione di cui ai seguenti artt. 10-16, sono soggetti ad una valutazione combinata della qualità architettonica, delle valenze storico-testimoniali, delle caratteristiche morfotipologiche delle costruzioni, nonché del loro rapporto con il morfotipo urbano di riferimento o l'ambito del territorio rurale, attraverso una relazione a firma di tecnico abilitato. In caso di riscontro del valore storico - architettonico del manufatto, il medesimo è sottoposto alle seguenti categorie di intervento edilizio:

  1. a) manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile;
  2. b) restauro e risanamento conservativo;
  3. c) ristrutturazione edilizia conservativa - RC1 e RC2.

13. Il PO riconosce il valore dei manufatti ferroviari legati alla linea ferroviaria faentina (opere d'arte quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ponti, edifici, rifornitori idrici, cantoniere, ecc) e di cui per un riferimento tipologico rimanda alla pubblicazione "Inaugurazione della ferrovia Firenze-Faenza, 23 aprile 1893" (https://mostre.sba.unifi.it/tesori-inesplorati/it/135/la-ferrovia-firenze-faenza). Gli interventi su tali manufatti sono supportati da una relazione di approfondimento storico-architettonico e paesaggistico da parte del proponente, e sono sottoposti a parere della commissione comunale paesaggistica.