Art. 125. Aree interessate dalle previsioni del "Piano comunale di protezione civile"

1. Le aree interessate dal "Piano comunale di protezione civile", approvato con D.G.U. n. 13 del Febbraio 2018 e con D.C.C. n. 16 del Luglio 2018, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati DIS01.1, DIS01.2, DIS01.3 in scala 1:10.000 e DIS02a, DIS02b, DIS02c, DIS02d, DIS02e, DIS02f in scala 1:2.000.

2. Tali aree devono essere mantenute permanentemente in condizioni idonee a rispondere nel migliore dei modi alle esigenze organizzative delle unità di intervento ed ai provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e l'assistenza alla popolazione in situazioni di emergenza.

3. Salvo diverse disposizioni del Piano di cui al comma 1, nelle aree di cui trattasi possono essere esercitate tutte le attività consentite dal presente P.O., a condizione che non comportino:

  1. a) alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
  2. b) realizzazione di nuove consistenze edilizie;
  3. c) installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
  4. d) depositi di merci e materiali a cielo aperto;
  5. e) altre modifiche o trasformazioni in genere che comunque rechino pregiudizio o riducano l'efficacia delle previsioni contenute nel vigente "Piano comunale di protezione civile".

4. Sono comunque consentite le opere e/o le installazioni che si rendano necessarie per inderogabili motivi di interesse pubblico collegati alle specifiche situazione di emergenza.

5. Il "Piano comunale di protezione civile" costituisce parte integrante del P.O. ed è aggiornato in caso di eventi calamitosi. Tali aggiornamenti costituiscono variante automatica al P.O..

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