Piano Operativo
Art. 122. Salvaguardia e disciplina transitoria
1. Ai sensi dell'art. 103 della l.r. n. 65 del 2014, a far data dalla delibera di consiglio comunale di adozione del presente P.O. e sino alla esecutività del medesimo, il Comune sospende ogni determinazione sulle istanze di permesso di costruire (PdC) qualora i loro contenuti siano in contrasto con le previsioni contenute nel P.O. adottato.
2. A far data dalla delibera di adozione del P.O. è altresì sospesa l'efficacia delle Segnalazioni Certificate di Inizio di Attività (SCIA), delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate (CILA) e delle Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL) presentate dopo la delibera di Consiglio Comunale di adozione del P.O., o non ancora efficaci a tale data, qualora i loro contenuti siano in contrasto con le previsioni contenute nel P.O. adottato.
3. La sospensione di cui ai commi 1 e 2 opera fino all'approvazione del P.O. e comunque non oltre tre anni dal provvedimento di adozione del P.O..
4. Nelle more dell'approvazione del presente P.O. potranno essere approvate le varianti al vigente R.U. per la previsione e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 34 della l.r. n. 65 del 2014 i cui procedimenti siano già stati avviati alla data della delibera di consiglio comunale di adozione del presente P.O., che il nuovo strumento intende confermare.
5. Nei casi di cui al comma 4, l'istruttoria e l'attuazione dei relativi interventi è disciplinata dalle previsioni del vigente R.U. e successive varianti.