Piano Operativo
Art. 119. Produzione rifiuti ed economia circolare
1. La realizzazione degli interventi è subordinata alla valutazione, nelle successive fasi di progettazione attuativa, della quantità e delle caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali che saranno prodotti, sulla scorta delle funzioni insediate, ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente, adottando ogni soluzione per la minimizzazione del quantitativo prodotto, nel quadro di valorizzare la raccolta differenziata.
2. In presenza di interventi di recupero e/o di rigenerazione urbana che prevedano comunque attività di demolizione, in fase di progettazione, nel rispetto del quadro normativo vigente e del contesto ambientale di riferimento, deve essere dimostrata la possibilità che almeno il 70%, calcolato rispetto al peso lordo totale, dei rifiuti speciali non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 "Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione" sia inviato a recupero (R1-R13). Sia altresì dimostrata, fatto salvo la presenza di compromissione della risorsa, il riutilizzo del terreno naturale all'interno dell'area di intervento, riducendo al minimo la produzione di rifiuti.
3. Il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è tenuto a verificare preliminarmente e di concerto con l'ente gestore:
- a) la quantità e le caratteristiche dei rifiuti urbani e speciali, che saranno prodotti dalle funzioni insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta esistente;
- b) nell'ambito della trasformazione, le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le esigenze di raccolta differenziata e non, dei rifiuti prodotti, opportunamente schermati al fine di abbattere le emissioni odorigene e visive e opportunamente dimensionati allo scopo permettere il transito dei mezzi dell'ente gestore.