Piano Operativo
Art. 117. Sostenibilità edilizia e risparmio energetico
1. In tutto il territorio comunale deve essere perseguito il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.
2. Gli interventi devono raggiungere le migliori prestazioni possibili, alla luce del quadro normativo vigente, adottando soluzioni progettuali per massimizzare l'isolamento termico degli edifici e utilizzare materiali da costruzione isolanti nell'ottica dell'efficientamento energetico.
3. Dovranno essere predisposte idonee schermature, anche di tipo vegetale, per la riduzione del carico termico solare estivo.
4. In sede di progettazione, compatibilmente con il sistema vincolistico presente:
- a) deve essere valutata la possibilità di realizzazione, anche parziale, di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili dotati di opportuni sistemi di accumulo energetico;
- b) devono essere adottate soluzioni progettuali che consentano l'accesso ottimale alla radiazione solare e all'utilizzo accorto dei venti prevalenti per favorire la climatizzazione e il raffrescamento naturale degli edifici;
- c) nell'ambito della riqualificazione di aree produttive privilegiare tetti e pareti verdi.
- d) valutare la possibilità di adottare impianti geotermici a bassa entalpia;
- e) in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di un intero edificio composto da almeno quattro unità immobiliari a medesima destinazione d'uso, dovranno essere installati impianti termici centralizzati.
5. Tutti gli interventi necessari per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono subordinati ai relativi atti di assenso, autorizzazioni o nulla osta, quali autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della incolumità, obbligatorie ai sensi delle normative di settore. In tal senso sono ammessi su tutto il territorio comunale i seguenti impianti, con le possibili limitazioni imposte da vincoli e/o direttive e norme vigenti:
- a) impianti solari termici integrati sulle coperture di edifici e manufatti;
- b) impianti solari fotovoltaici, integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici e manufatti, finalizzati all'autoconsumo, per uso domestico o per attività aziendali;
- c) ad eccezione del territorio urbanizzato, possono essere realizzati impianti fotovoltaici a terra, nel rispetto delle restrizioni localizzative imposte dal P.A.E.R. (aree idonee / non idonee), ed in ragione di quanto richiamato nelle successive modifiche normative introdotte in materia di semplificazione. Tali interventi non dovranno comunque compromettere le funzioni ecosistemiche dei suoli. Tali soluzioni dovranno essere subordinate ad una preliminare verifica da parte di tecnici abilitati atta a dimostrare i suddetti requisiti.