Art. 114. Integrità fisica del territorio

1. Le nuove previsioni urbanistiche ed infrastrutturali, non dovranno comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi e dovranno inoltre garantire il mantenimento e/o recupero delle funzioni ecosistemiche svolte dal suolo.

2. Nelle fasi progettuali attuative è necessario operare una suddivisione che consenta di differenziare il consumo di suolo permanente da quello reversibile.

3. Qualsiasi intervento di iniziativa pubblica o privata che coinvolga versanti o pendici caratterizzate da terrazzamenti e sistemazioni agrarie funzionali alla corretta regimazione delle acque, non dovrà alterarne gli equilibri e la morfologia del terreno, garantendo e se del caso migliorando il locale assetto idrogeologico locale.

4. Laddove vi siano interventi di recupero e/o rigenerazione urbana è necessario provvedere ad incrementare e contabilizzare le superfici di destrutturazione per il recupero dei servizi ecosistemici del suolo. Nei casi in cui vi sia perdita di funzioni ecosistemiche occorrerà prevedere misure di mitigazione opportunamente valutate anche in ragione della fattibilità tecnica (es. infiltrazione e raccolta dell'acqua piovana per l'assorbimento dell'acqua, tetti verdi per la ritenzione dell'acqua, la biodiversità e la termoregolazione; pareti verdi per il raffrescamento; fattorie e orti urbani per la produzione di biomassa).

5. Ai fini della trasformazione urbanistica, nonché per gli interventi edilizi diretti volti al cambio di destinazione d'uso di immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o assimilabili (nidi, scuole, etc.), è necessario prevedere l'esecuzione di indagini preliminari per la verifica dell'integrità ambientale del sito.

6. Gli interventi su terreni che comportino trasformazioni degli assetti del territorio, come movimenti di terra, modificazione dello stato e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque superficiali e profonde, sono consentiti se realizzati in conformità delle norme di tutela del presente P.O..