Art. 8bis Nuova edificazione

1. Gli interventi di nuova edificazione, come definiti dalle vigenti norme statali e regionali, sono gli interventi per la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati, anche ad uso pertinenziale privato, che comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, diversi da quelli di cui alle lettere da b) a m) dell'art. 134, ed agli articoli 135 e 136 della LR 65/2014.

2. Ricadono negli interventi di nuova edificazione di cui al precedente comma, anche le opere di cui all'art. 85 "Piscine ed ulteriori opere autonome a corredo degli edifici."