Art. 103. Riferimenti generali

1. Le trasformazioni urbanistico edilizie nei territori soggetti a rischio di esondazione devono essere oggetto di studi per valutarne la "fattibilità idraulica", definita come l'insieme degli interventi necessari alla gestione del rischio di alluvioni, conseguendo un livello di rischio medio R2 (LR 41/2018). La disciplina è regolata nelle norme del Piano Gestione Rischio Alluvioni distrettuale, per quanto riguarda l'assegnazione dei livelli di pericolosità, e dalla LR 41/2018 per la gestione dei rischi di alluvione;

2. La quota zero di riferimento per la progettazione edilizia è rappresentata dal valore della somma della quota media assoluta del piano campagna e dell'eventuale rialzamento di protezione idraulica contenuto nelle prescrizioni di fattibilità (franco di sicurezza e battente idraulico);

3. il franco di sicurezza nelle aree soggette ad allagamento, avente funzione di riduzione della vulnerabilità, è dimensionato, in relazione alle dinamiche esondative cui è soggetto il sito, in aggiunta al valore del battente locale:

  • - cm 30 per battenti di esondazione fino a m 1,00
  • - cm 50 per battenti di esondazione superiori a m 1,00