Art. 94. Edilizia sociale convenzionata

1. Al fine di favorire l'accesso alla abitazione per le categorie sociali maggiormente disagiate, con particolare riferimento alle giovani coppie, il presente P.O. stabilisce quote di Edilizia residenziale sociale come quota percentuale delle quantità di edilizia residenziale prevista nelle aree soggette a Progetto Unitario Convenzionato e a Piano attuativo (piano di lottizzazione e piano di recupero) specificate nelle singole schede di trasformazione di cui all'elaborato DIS03.

2. Queste aree costituiscono standard urbanistico aggiuntivo ai sensi dell'art. 1 comma 258, della L. 244/2007 e dell'art. 63 della L.R. 65/2014.

3. In sede di convenzione saranno stabilite le fattispecie di edilizia residenziale sociale distinguendole tra:

  1. a) cessione a prezzi calmierati;
  2. b) locazione a canoni calmierati;
  3. c) locazione a canone calmierato con patto di futura vendita.

4. Nelle aree di trasformazione soggette a Progetto Unitario Convenzionato o a Piano attuativo (piano di lottizzazione) è destinata ad edilizia residenziale sociale una quota pari al 30% della S.E. totale, salvo diversa indicazione specificata nell'elaborato DIS03.

5. In caso di nuova edificazione è possibile monetizzare la quota del 30% della S.E. totale solo quando le dimensioni dell'intervento non consentono l'articolazione delle due tipologie di edilizia residenziale (libera e convenzionata), come disposto all'art. 22 delle presenti norme.

6. Nelle aree di riqualificazione soggette a Piano attuativo (piano di recupero) è destinata alla realizzazione di edilizia residenziale sociale una quota minima pari al 15% della S.E. totale, ferma la possibilità di monetizzazione della stessa), nelle ipotesi di comprovata impossibilità già contemplate dal precedente comma 5, e come disposto all'art. 22 delle presenti norme.

7. La monetizzazione della cessione gratuita di una delle seguenti fattispecie, in relazione alle aree di trasformazione e di riqualificazione di cui ai commi 4 e 6:

  • - di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale;
  • - di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata;
  • - di pari superficie di edifici già esistenti nel medesimo comune;
  • - di quota percentuale della superficie edificabile residenziale realizzata nel caso di ristrutturazione urbanistica che comporti cambio di destinazione d'uso o incrementi volumetrici, ad esclusione delle destinazioni d'uso industriali e artigianali;

è ammessa nei casi di interventi di modesta rilevanza ai sensi dell'art. 63 c. 4 della L.R. 65/2014, e come specificato nelle singole schede di trasformazione di cui all'elaborato DIS03. I proventi derivanti dalle monetizzazioni saranno destinati alle politiche di sostegno sociale.

8. L'edilizia residenziale pubblica costituisce una delle fattispecie dell'edilizia residenziale sociale.

9. Le aree e gli edifici esistenti di Edilizia Residenziale Pubblica possono essere oggetto di riqualificazione. A tal fine, sono ammesse addizioni volumetriche fino al massimo del 40% della S.E. esistente, per l'efficientamento energetico, l'inserimento di servizi privati e collettivi, e più in generale per il miglioramento delle condizioni abitative con progetto unitario.