Art. 7 Interventi pertinenziali

1. Gli interventi pertinenziali - IP, quali definiti all'art. 135, comma 2, lett. e), L.R. 65/2014, costituiscono opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Gli interventi pertinenziali laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e al Titolo 1 della Parte 4, e dalla disciplina del PTCP di cui al Titolo 4 della Parte 6 presentano le seguenti, concorrenti caratteristiche:

  1. a) sono destinate ad usi accessori;
  2. b) accrescono il decoro, o determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento;
  3. c) non determinano incremento del carico urbanistico;
  4. d) comportano la realizzazione di un volume aggiuntivo non superiore al 20% del volume Tot ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018 dell'edificio principale esistente alla data di adozione del presente P.O., risultante dalla variante finale / comunicazione di fine lavori;
  5. e) sono collocate all'interno del lotto di pertinenza degli edifici;
  6. f) l'intervento sia proposto da tutti i proprietari del resede sul quale viene ad insistere la pertinenza o, in alternativa, potrà essere realizzato previo assenso di tutti i proprietari;
  7. g) nel territorio rurale, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente nel lotto di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale e in assenza di edifici a destinazione pertinenziale già esistenti, o previa demolizione e ricostruzione di volumetrie pertinenziali preesistenti.

2. Per l'individuazione del lotto di pertinenza si fa riferimento alla disciplina di cui all'art. 35 del D.P.G.R. 39/R/2018. In riferimento alla lett. g) di cui al precedente comma, si intende quale "lotto di pertinenza degli edifici", con riferimento agli edifici residenziali ricadenti in territorio rurale, la porzione di area dedicata alla pertinenza dell'edificio principale e ad esso strettamente funzionale, purché contigua con il fabbricato di riferimento e ricompresa in un raggio massimo di 50 mt., misurato dagli spigoli del fabbricato stesso.

3. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.

4. La collocazione degli interventi di cui al presente articolo dovrà rispettare le disposizioni in materia di distanze dai confini, distanze da altri fabbricati e distanze dalle strade.

5. Si considerano tra gli interventi pertinenziali i volumi tecnici come definiti dall'art.63 del DPGR 39/R/2018, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, e solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti.