Piano Operativo
Art. 87. Disposizioni relative all'impatto edilizio
1. Gli interventi edilizi relativi alle funzioni abitative, turistico ricettive, produttive direzionali e commerciali dovranno garantire una buona permeabilità dei terreni e rallentare i tempi di corrivazione delle acque meteoriche. Per determinare la congruità di tale prestazione è utilizzato l'indice di Riduzione Impatto Edilizio (RIE). Sono tenuti al rispetto dell'indice RIE gli interventi edilizi che interessino superfici naturali o artificiali esposte agli eventi meteorici ricomprese nel lotto urbanistico di riferimento.
2. L'indice di Riduzione dell'Impatto Edilizio (RIE) consente di accertare la qualità dell'intervento edilizio rispetto alla permeabilità dei suoli; considera:
- - la tipologia e i materiali delle superfici esposte alle acque meteoriche;
- - la gestione e l'eventuale recupero/riuso delle acque meteoriche;
- - la piantumazione e il rinverdimento pensile.
3. L'obiettivo è di garantire l'indice RIE di progetto (RIE 2) migliore possibile, a partire dalla rilevazione del RIE dello stato di fatto (RIE 1). Il modello di calcolo, i valori prescritti per l'indice RIE per le diverse destinazioni urbanistiche e i parametri di riferimento per le diverse superfici sono contenuti in apposito Allegato al Regolamento Edilizio.