Piano Operativo
Art. 85. Piscine ed ulteriori opere autonome a corredo degli edifici
1. Costituiscono interventi di nuova costruzione, ai sensi dell'art. 8bis delle presenti norme, incidenti sulle risorse essenziali del territorio le opere autonome a corredo di edifici comportanti la trasformazione in via permanente del suolo inedificato, quali le attrezzature sportive ad uso privato di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- a) piscine;
- b) campi da tennis;
- c) campi da calcetto;
- d) locali interrati o prevalentemente interrati;
- e) volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati.
2. Ferme restando le disposizioni che discendono da fonti sovraordinate, i manufatti sono ammessi con l'ulteriore esclusione rispetto a:
- a) sistemazioni agrarie storiche di cui al comma 9 dell'art.73 delle presenti norme;
- b) tratti di percorsi con elevata panoramicità di cui al comma 5 dell'art.73 delle presenti norme;
- c) boschi di cui dell'art.78 delle presenti norme.
3. La realizzazione dei manufatti di cui al presente articolo non deve interrompere la linearità delle:
- a) formazioni lineari arboree;
- b) formazioni lineari arbustive;
laddove si rendesse necessario l'eliminazione di una porzione delle stesse, l'intervento dovrà prevedere interventi di infoltimento privilegiando l'uso delle specie esistenti e se esotiche la loro sostituzione con specie coerenti con il contesto.
4. E' consentita la realizzazione di una sola opera autonoma di corredo tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo per ogni complesso edilizio unitario, ovvero per ogni edificio isolato se non facente parte di un complesso edilizio unitario, a prescindere dal numero di unità immobiliari esistenti o derivanti da eventuali frazionamenti. Una seconda opera autonoma di corredo è consentita solo nel caso di complessi edilizi unitari il cui volume totale risulti superiore a mc. 3.000 ovvero un'area di pertinenza di superficie superiore a 5.000 mq Sono da considerarsi 'complessi edilizi unitari':
- a) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui di origine coeva e/o legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati;
- b) i nuclei costituiti da due o più edifici tra loro contigui, non legati tra loro da nessi funzionali storicizzati e consolidati, ma con evidenti relazioni sotto il profilo insediativo e/o paesaggistico.
5. In ipotesi di pluralità di proprietari è richiesto esplicito atto di assenso da parte di tutti gli aventi titolo.
6. La realizzazione delle opere autonome di cui al presente articolo a corredo degli edifici è consentita a condizione che gli interventi:
- a) non comportino sensibili trasformazioni planoaltimetriche alla giacitura dei terreni, interessando solo quelli con pendenza non superiore al 20% (certificata dal rilievo quotato da allegare al progetto);
- b) i movimenti di terra necessari per la sistemazione del piano di campagna adiacente le attrezzature dovranno essere limitati e di modesta entità;
- c) le attrezzature dovranno essere localizzate su un'area in chiaro rapporto di pertinenza con l'immobile o il complesso immobiliare di riferimento. In presenza di cause ostative di natura orografica, di accessibilità o di salvaguardia delle visuali percettive di paesaggio, è ammesso un incremento della distanza di 50 ml, misurata dagli spigoli dell'edificio, fino ad un massimo del 10%;
- d) il dimensionamento delle attrezzature dovrà essere proporzionato all'immobile o all'attività di cui esse costituiscono pertinenza;
- e) le attrezzature dovranno adattarsi alla struttura geomorfologica del terreno e dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario, con particolare riferimento agli allineamenti contermini;
- f) non presuppongano la demolizione di sistemazioni agrarie storiche né compromettano i tracciati della viabilità storicizzata;
- g) non prevedano volumetrie che fuoriescano visibilmente dal profilo originario del terreno;
- h) garantiscano un corretto inserimento paesaggistico mediante soluzioni morfologiche, localizzazioni e sistemazioni a verde delle aree circostanti coerenti con la semiologia dei luoghi, rispettando in particolare i segni della tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balzi, filari, siepi, etc.) e gli assetti vegetazionali esistenti;
- i) usufruiscano di un approvvigionamento idrico autonomo, senza gravare sull'acquedotto pubblico.
- j) qualora ricadano in aree di pertinenza agli edifici di particolare valore storico-culturale e architettonico, la loro localizzazione dovrà comunque escludere le porzioni antistanti il fronte principale del fabbricato;
- k) dovranno essere previste idonee schermature arboree o arbustive di essenze locali.
7. Piscine
- a) La superficie massima delle piscine (superficie netta della vasca) è:
- I. ad uso residenza privata, pari a mq 100;
- II. a servizio dei complessi agrituristici, pari a mq 200;
- III. a servizio delle strutture turistico-ricettive, pari a mq 300, fatte salve diverse e specifiche indicazioni.
- b) La profondità massima consentita della piscina è pari a ml. 2,00. Il vano tecnico deve essere interrato ed avere un'altezza massima di 2,20 ml. Possono essere realizzati vani per servizi accessori con una superficie edificabile (S.E.) massima di mq 12,00.
- c) La piscina deve presentare colore di rivestimento interno intonato all'ambiente circostante, con preferenza per i verdi, i grigi e le terre ed esclusi in ogni caso l'azzurro, il verde - azzurro, il turchese e l'acquamarina. In ogni modo materiali e colorazioni dei rivestimenti non devono conseguire una colorazione finale "azzurra" della specchiatura della piscina in funzione.
- d) Per le piscine pertinenziali ad attività di tipo ricettivo potrà essere ammessa una copertura stagionale di tipo retraibile o smontabile. Sono ammesse solo coperture a filo pavimento di colore simile alla pavimentazione circostante.
- e) Sono ammesse pavimentazione di bordo piscina con larghezza massima mt. 1,20 realizzate con materiali e coloriture coerenti col contesto circostante. Si privilegia l'uso di pavimentazione realizzate con tecniche e materiali che consentano il percolamento delle acque.
8. Campi da tennis o da calcetto
- a) I campi da tennis o da calcetto ad uso privato possono essere realizzati all'interno delle aree di pertinenza. La recinzione, ove necessaria, deve essere realizzata con rete a maglia sciolta di altezza non superiore a 4,00 ml.
- b) Il fondo dei campi da tennis deve essere realizzato con una finitura che garantisca un corretto inserimento paesaggistico e totalmente permeabile.
9. Locali interrati o prevalentemente interrati
- a) I locali interrati o prevalentemente interrati sono consentiti:
- I. nell'ambito della area di sedime del fabbricato;
- II. nella misura massima del 30% della stessa area di sedime;
- III. con una altezza massima di 2,40 m.
10. I progetti delle opere di cui al presente articolo devono essere corredati:
- I. da uno studio di inserimento (con raffronto tra lo stato di fatto e quello di progetto);
- II. dalla indicazione dettagliata dei movimenti di terra;
- III. da una relazione geologico-tecnica atta a dimostrare la fattibilità dell'intervento.
11. Nel territorio rurale, la costruzione di attrezzature sportive di cui al presente articolo legata a strutture turistico-ricettive deve essere gestita unitariamente per l'intera struttura. Alla cessazione dell'attività, dovrà essere prevista la rimozione di tutte le attrezzature sportive pertinenziali eseguite, pena il divieto di cambio di destinazione d'uso degli immobili.
12. I volumi tecnici interrati o prevalentemente interrati, delle dimensioni strettamente necessarie all'alloggiamento di apparecchiature tecnologiche, possono essere collocati anche fuori della proiezione dell'edificio soprastante solo ove le vigenti norme di sicurezza non consentano l'utilizzazione di vani esistenti ovvero non consentano la loro collocazione entro la proiezione dell'edificio soprastante, fermo restando comunque il rispetto delle disposizioni che regolano i singoli morfotipi, di cui al Titolo 1, Parte 4 o ambiti di paesaggio di cui all'art. 72 della presente normativa.