Art. 6 Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche - AV sono definite all'art.134, comma 1, lettera g), L.R. 65/2014.

2. Gli interventi classificati dalla L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. di cui al presente articolo, che comportano modifiche alla sagoma, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi una tantum.

3. L'addizione di cui al presente articolo non è consentita sugli edifici già oggetto di ampliamento in ragione delle disposizioni del previgente Regolamento urbanistico o derivanti dall'applicazione del Piano Casa, già realizzate alla data di adozione del presente P.O., salvo per le maggiori dimensioni eventualmente previste dal presente P.O. (nel qual caso dovrà procedersi allo scomputo delle addizioni già realizzate).

4. Le addizioni volumetriche, laddove non escluse dalla disciplina delle Classi e dei Morfotipi di cui al Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4, e dalla disciplina del PTCP di cui al Titolo 4 della Parte 6 possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  1. a) siano finalizzate al miglioramento della prestazione abitativa di edifici esistenti a destinazione residenziale;
  2. b) siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero in sopraelevazione all'unita immobiliare di riferimento;
  3. c) salvo quanto specificato al Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4 delle presenti norme, rispettino le distanze di cui al D.M. 1444/68 e al Codice Civile;
  4. d) l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio.

5. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina delle Classi o dei Morfotipi di cui ai Titolo 2 della presente Parte e dal Titolo 1 della Parte 4, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 20% del volume legittimo totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 39R/2018, alla data di adozione del presente P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori.

6. è consentita una tantum l'addizione volumetrica pari al 30% del volume totale ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R 39/R/2018, ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento, negli edifici a destinazione turistico-ricettiva di tipo alberghiero in essere alla data di adozione del P.O. risultante dalla variante finale/comunicazione di fine lavori, fino ad una capacità ricettiva massima di 30 posti letto computati a 30 mq/p.l., o, in alternativa, per il miglioramento qualitativo della struttura, contenuto comunque entro il limite massimo di 200 mq di STot aggiuntiva ai sensi dell'art.8 del D.P.G.R 39/R/2018. L'ampliamento finalizzato al miglioramento qualitativo della struttura è ammesso a titolo esemplificativo, per il mantenimento e/o alla variazione della categoria assegnata, la realizzazione di centri benessere, palestre, ecc., nonché per mantenere in efficienza o ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti e/o la qualità architettonica del complesso.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi riferiti ad interventi comportanti incrementi di superficie edificabile, in riferimento al precedente comma, è subordinato alla sottoscrizione di un apposito atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, con l'impegno alla gestione unitaria e al mantenimento della destinazione d'uso turistico-ricettiva per non meno di 15 anni dalla presentazione della attestazione di agibilità dell'intervento di addizione.