Art. 84. Tutela paesaggistica negli interventi edilizi

1. Ai fini della tutela paesaggistica gli interventi sugli edifici di classe 1, classe 2 e 2* e nelle aree di cui al Titolo 3 e 4 della presente Parte dovranno essere privilegiate le soluzioni che inseriscano i nuovi spessori a ridosso di pareti interne e all'intradosso dei solai.

2. Su tutti gli edifici presenti nel territorio comunale gli interventi di coibentazione sulle coperture e sulle facciate:

  1. a) nel caso in cui gli interventi siano previsti sull'esterno degli edifici, i maggiori spessori non dovranno comportare la variazione delle caratteristiche delle facciate e/o della copertura dell'edificio (es: nel caso di edifici storici che sono spesso dotati di cornici, marcapiani, davanzali, gronda con gioghetto, ecc.);
  2. b) ove il fabbricato/unità immobiliare ricada in una cortina muraria prospiciente uno spazio pubblico l'installazione di cappotti non deve alterare l'allineamento della cortina sia in senso orizzontale che verticale.

3. Interventi per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici:

  1. a) è ammessa la realizzazione di impianti per la riduzione del fabbisogno o l'autosufficienza energetica degli edifici o dei complessi edilizi mediante l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici prevedendo che:
    1. I. negli edifici e nei complessi edilizi di classe 1, 2 e 2* nei morfotipi TS.1 e TS.2 e nuclei storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura adottando ogni possibile soluzione tecnica per armonizzarne l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;
    2. II. negli edifici e nei complessi edilizi e nei morfotipi diversi da quelli di cui al punto precedente, l'installazione dovrà avvalersi di tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino una soluzione architettonica ottimale, ovvero gli elementi del nuovo impianto dovranno essere complanari alla copertura esistente;
    3. III. eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere installati all'interno delle volumetrie esistenti;
    4. IV. nel caso che l'installazione venga proposta sulla facciata dell'edificio, l'inserimento non dovrà interessare la facciata prospiciente la pubblica Via;
    5. V. l'installazione dovrà essere arretrata rispetto al filo di gronda almeno per tutta la sua sporgenza e mantenersi comunque in qualsiasi punto ad una quota inferiore rispetto a quella di colmo dell'edificio;
    6. VI. dovranno comunque essere garantite le prospettive ed i coni ottici limitrofi significativi;
    7. VII. è ammessa l'installazione di pannelli su annessi o manufatti pertinenziali.
    8. VIII. è ammessa l'installazione su pergolati, come definiti all'art. 137 comma 1 lettera a) punto 1) della L.R. 65/2014, purché tali pannelli siano posizionati ad una distanza minima di 10 cm l'uno dall'altro e non offrano riparo dalle precipitazioni atmosferiche.