Art. 81. Ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale

1. Sono gli ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale, le aree del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta in coerenza all'art. 10 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuati negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.

1. Vi sono sempre ammessi interventi manutentivi delle risorse florofaunistiche e vegetazionali esistenti, in modo da conservare tale patrimonio di interesse naturalistico ed ambientale, da destinare, dietro apposita regolamentazione a cura degli enti competenti, a funzioni ricreative e culturali.

2. Unicamente tramite approvazione di programma aziendale, sono ammesse nuove costruzioni rurali, comunque in adiacenza di nuclei o preesistenze edilizie e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizione dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo-morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle pertinenze.

3. Le destinazioni d'uso ritenute non congruenti con gli obiettivi di tutela dei presenti ambiti, fatte salve quelle esistenti, sono le seguenti:

  1. a) I, C, CD.III.

4. Sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le eventuali limitazioni di cui al Titolo 2, Parte 2, sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva RR2 di cui all'art. 5 delle presenti norme, a condizione che l'intervento determini una trasformazione edilizia e urbanistica coerente con gli obiettivi di tutela paesaggistica del presente ambito.