Art. 80. Aree sensibili di fondovalle

1. Sono le aree rappresentate e definite dall'art. 3 del P.T.C.P. di Firenze e sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.

2. In detti ambiti è vietata la localizzazione di attività di agricampeggio e agrisosta per camper.

3. Il P.O. consente:

  1. a) interventi e usi strettamente funzionali allo svolgimento delle attività esistenti e riconversioni verso funzioni che abbiano un minor impatto sull'ambito fluviale;
    1. I. mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica;
    2. II. impedimento di ogni forma di degrado fisico ed estetico delle sponde fluviali e lacustri, favorendo il recupero di tratti degradati, la rimozione degli elementi deturpanti, il ripristino di condizioni di elevata naturalità;
    3. III. riduzione del rischio idraulico, mantenimento e miglioramento delle condizioni fisiche ed ambientali esistenti nelle aree naturalmente predisposte alla laminazione delle piene, individuando, se necessario, casse di espansione naturali, valorizzazione ed intensificazione delle funzioni idrauliche svolte.