Art. 79. Zone di interesse archeologico

1. Sono i territori di cui al D.Lgs.. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera m) e di cui all'Elaborato 8B art. 15 del PIT/PPR.Le zone di interesse archeologico sono individuate negli elaborati QC.06.1, QC.06.2, e QC.06.3 - Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000.

2. L'individuazione delle zone di cui al precedente comma potrà essere aggiornata e integrata con autonomo atto consiliare su indicazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, senza la necessità di ricorrere all'approvazione di una specifica variante al P.O.

3. Anche in assenza di informazioni su presenze archeologiche note, in caso di "opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni" del D.Lgs. 50/2016, si dovrà attenersi a quanto dettato dalla legislazione in materia di archeologia preventiva (art. 28, c. 4 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e art. 25 del D.Lgs. 50/2016), che prevede la realizzazione di verifiche preventive alla realizzazione di un progetto.

4. In caso di ritrovamenti fortuiti è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90 e ss. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.

5. Non sono ammesse le trasformazioni territoriali, comprese quelle urbanistiche ed edilizie, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonchè la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche.

6. Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.Lgs. 42/2004.