Piano Operativo
Art. 78. La tutela dei territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera g) e di cui all'Elaborato 8B art. 12 del PIT/PPR.
2. Il P.O., in coerenza con il PIT/PPR di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idrogeologica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, individua le azioni di cui ai commi 3 e 4. E' onere del proponente, ove necessario, verificare e comprovare la sussistenza o meno del bene secondo le definizioni della l.r. 39/2000 e del regolamento 48R/2003 in applicazione del punto 8.2 dell'elaborato 7B del PIT/PPR.
3. Nelle aree boscate non sono consentiti:
- a) interventi di trasformazione e/o artificializzazione che possano ridurre i livelli di qualità ecosistemica e naturalità;
- b) interventi che favoriscano la diffusione di specie invasive o esotiche.
4. Nelle aree boscate sono consentiti:
- a) interventi mirati a favorire il presidio sul territorio allo scopo di limitare l'abbandono delle superfici agricole e l'avanzata del fronte boscato;
- b) interventi di salvaguardia dei soprassuoli allo scopo di ridurre gli effetti di patologie ed incendi;
- c) interventi volti a migliorare la gestione selvicolturale attraverso il contenimento e la limitazione della propagazione di specie aliene quali robinia e ailanto;
- d) interventi volti a limitare il carico di ungulati;
- e) interventi volti a migliorare le connessioni ecologiche;
- f) interventi gestionali forestali volti all'aumento della eterogeneità e biodiversità dei soprassuoli forestali;
- g) interventi sui manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi.