Art. 77. La tutela dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera c) e di cui all'Elaborato 8B art. 8 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica privilegiando quelli coerenti con il contesto paesaggistico, ammette le seguenti azioni in relazione a:

  1. a) interventi di trasformazione dello stato dei luoghi, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti dalle presenti norme, sono ammessi a condizione che:
    1. I. non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;
    2. II. non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;
    3. III. non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;
    4. IV. eventuali rimodellazioni della forma della sponda, favoriscano la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
    5. V. mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;
    6. VI. siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici;
    7. VII. non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.
  2. b) interventi sul patrimonio edilizio di rilevanza storica costituito da mulini, gualchiere e relative opere di captazione, sono ammessi a condizione che:
    1. I. non modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario perseguendo le norme di cui alla Parte 2, Titolo 2 delle presenti norme;
    2. II. non compromettano le visuali nelle aree di elevata visibilità di cui all'art. 73;
  3. c) artificializzazione delle rive da contrastare attraverso:
    1. I. interventi di ingegneria naturalistica, la dove ammessi, che favoriscano la riproduzione ed il mantenimento della flora e della fauna tipiche di questi habitat per la rinaturalizzazione delle medesime;
    2. II. ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento di quella originaria;
  4. d) infrastrutture per la mobilità dolce, in coerenza a quanto normato all'art. 30:
    1. I. sono ammesse a condizione che non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;
    2. II. sono ammesse a condizione che il sedime delle infrastrutture identifichino prioritariamente tracciati esistenti anche in disuso o abbandono;
  5. e) infrastrutture carrabili:
    1. I. perseguire la stabilità delle sponde attraverso interventi a basso impatto privilegiando quelli di ingegneria naturalistica;
    2. II. perseguire la salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat attraverso:
      • - l'infoltimento della vegetazione esistente utilizzando anche specie planiziarie (es. farnia e rovere);
      • - il rimodellamento della forma delle sponde attraverso la generazione di ecosistemi diversificati che aumentano la biodiversità;
  6. f) impianti di produzione di energia idroelettrica:
    1. I. privilegiare siti prossimi ad impianti/strutture già esistenti per la distribuzione di energia elettrica nella rete;
    2. II. privilegiare siti prossimi alla rete viabilistica già esistente al fine di evitare la realizzazione di nuova viabilità carrabile in territorio rurale;
    3. III. progettare impianti individuando in specifico elaborato progettuale le dovute opere di mitigazione a verde là dove necessarie, specificando le specie igrofile o planiziarie da utilizzare;
  7. g) realizzare le nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibili, ivi incluse quelle connesse alle attività turistico-ricreative e agricole, ammesse a condizione che gli interventi:
    1. I. non alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi;
    2. II. non alterino l'accessibilità e la fruibilità delle rive;
    3. III. prevedano il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili, garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità, o il recupero delle componenti utilizzate.

3. Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

  1. a) edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;
  2. b) depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere;
  3. c) discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All. B parte IV del D.Lgs.. 152/06).

4. Sono ammessi alle condizioni di cui al comma 2:

  1. a) gli impianti per la depurazione delle acque reflue;
  2. b) impianti per la produzione di energia;
  3. c) gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato nelle presenti norme.

5. Non è ammesso l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche in coerenza a quanto normato all'art. 73.

6. Le trasformazioni sul sistema idrografico, conseguenti alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idraulico, necessari per la sicurezza degli insediamenti e delle infrastrutture e non diversamente localizzabili, sono ammesse a condizione che sia garantito, compatibilmente con le esigenze di funzionalità idraulica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico ed individuate nell'elaborato DIS01.1, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000.

7. Le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche e di interesse pubblico), anche finalizzate all'attraversamento del corpo idrico, sono ammesse a condizione che il tracciato dell'infrastruttura non comprometta i caratteri morfologici, idrodinamici ed ecosistemici del corpo idrico e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei valori identificati nell'elaborato DIS01, DIS01.2 e DIS01.3 - Disciplina paesaggistica e disciplina dei suoli in territorio rurale in scala 1:10.000 e il minor impatto visivo possibile.