Art. 76. Territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

1. Sono i territori di cui al D.Lgs. 42/2004, articolo 142, comma 1 lettera b) e di cui all'Elaborato 8B art. 7 del PIT/PPR.

2. Il P.O., in coerenza con il P.S.I.M. e alla loro ricognizione di cui all'elaborato QC.06.1, QC.06.2 e QC.06.3 Beni culturali, paesaggistici ed ulteriori tutele in scala 1:10.000, definisce le seguenti azioni in relazione a:

  1. a) trasformazioni urbanistico edilizie:
    • - non sono ammessi interventi di artificializzazione delle sponde o di interruzione della continuità vegetazionale;
    • - in caso di lavori sulle infrastrutture viarie dovrà essere posta attenzione alla stabilità delle sponde e alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat;
  2. b) eventuali opere di sistemazione delle aree di sponda atti salvi gli interventi di messa in sicurezza idraulica o di captazione:
    • - devono essere realizzate previlegiando gli interventi di ingegneria naturalistica;
    • - è prescritto il ripristino della vegetazione anche con interventi di infoltimento della vegetazione originaria;
  3. c) tutela del contesto botanico autoctono e gli habitat nell'area dello specchio d'acqua:
    • - tutti gli interventi dovranno porre attenzione alla salvaguardia delle specie faunistiche e floristiche tipiche di questo ecosistema e dei relativi habitat.
  4. d) realizzazione di percorsi per la mobilità dolce lungo le rive, nonché la manutenzione, l'adeguamento e il potenziamento di quelli esistenti, nonché delle aree di elevata visibilità in coerenza all'art. 73;
  5. e) installazione di manufatti temporanei per fini agricoli o turistico-sportivi:
    • - non è ammessa la realizzazione dei manufatti di cui agli artt. 54 e 64 delle presenti norme entro una fascia di 50 m dalla sponda del lago.