Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.5 Termini specifici

1. Regolamento Urbanistico
Il Regolamento Urbanistico traduce gli obiettivi, i vincoli ambientali e le strategie operative del Piano Strutturale in norme operative e prescrizioni, fino alla scala del singolo edificio, specificando destinazioni d'uso, tipi di intervento, regole morfologiche e strumenti di attuazione.
2. Invarianti
Sono invarianti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo sostenibile, le risorse i beni e le regole relative all'uso, nonché i livelli di qualità e le relative prestazioni minime. Si definisce prestazione derivante dalla risorsa essenziale il beneficio ricavabile dalla risorsa medesima, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile.
3. Sistema, sottosistema ed ambito
Per sistemi si intendono le due principali articolazioni morfologiche del paesaggio riconoscibili nel comune di Montevarchi. All'interno del sistema i sottosistemi individuano parti del territorio dotate di una comune identità morfologica (principi insediativi, tipi edilizi, ecc.) ed ambientale. Gli ambiti costituiscono un'ulteriore suddivisione del sottosistema che individuano parti del territorio dotate di chiara riconoscibilità, non necessariamente contigue e con diffusione estensiva, che assumono un ruolo peculiare nel territorio e che sono caratterizzate dalla prevalenza di una determinata prestazione. Sistemi, sottosistemi e ambiti coprono l'intero territorio comunale.
4. Area di trasformazione
Le porzioni di territorio alle quali il Piano Strutturale assegna trasformazioni non marginali dello stato dei luoghi sono denominate "aree di trasformazione". Per esse il Piano Strutturale detta prescrizioni atte a definire gli obiettivi delle operazioni urbanistiche in esse consentite. La complessità delle operazioni prevista dal piano richiede prescrizioni di livello differenziato tra le diverse "aree di trasformazione" da definire in sede di Regolamento Urbanistico.
5. Statuto dei luoghi/ Statuto del territorio
Lo statuto dei luoghi definisce, anche indipendentemente dal valore storico e culturale, i diversi gradi di trasformabilità delle risorse e del loro uso. Lo statuto dei luoghi stabilisce inoltre criteri e metodi da adottare per la valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni, da applicare agli strumenti operativi riferiti alle risorse e alle destinazioni d'uso.
Lo Statuto del territorio, ai sensi dell'art.5 della L.R.n.1/2005, assume e ricomprende le invarianti strutturali quali elementi cardine dell'identità dei luoghi, consentendo in tal luogo l'individuazione, ad ogni livello di pianificazione, dei percorsi di democrazia partecipata delle regole di insediamento e di trasformazione del territorio interessato la cui tutela garantisce, nei processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile.
6. Unità territoriali organiche elementari (U.T.O.E.)
Per unità territoriali organiche elementari si intendono parti riconoscibili del territorio, dotate di una relativa autonomia per le quali vengono determinate le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti, delle funzioni che possono essere ospitate, nonché delle infrastrutture e dei servizi necessari e che assicurano una equilibrata distribuzione delle dotazioni necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27