Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.52 L'ambito del promontorio di Levane

1. Descrizione
L'ambito è situato ai limiti nord-orientali del comune di Montevarchi e si configura come emergenza morfologica, unità paesistica chiaramente distinta dalla circostante pianura. Al suo interno è presente il Sito di Interesse Regionale "Valle dell'Inferno e Bandella" (SIR 80), che solo in parte interessa il territorio comunale di Montevarchi, nata per tutelare il lago artificiale formato dalla diga di Levane che ha provocato il progressivo impaludamento del torrente Ascione, creando un'ampia area, denominata lago di Bandella, che si è rivelata un habitat adatto ad ospitare specie rare di fauna stanziale e migratoria. Il promontorio è difficilmente accessibile se non attraverso strade sterrate che partono dall'antico nucleo di Levane Alta. Esso presenta peculiarità paesistiche ed ambientali di notevole valore sia per le emergenze vegetazionali presenti sia per il ruolo di collegamento diretto tra l'area collinare e il fiume. La struttura territoriale conserva molti valori storici, anche se le pendici verso Levane risentono dei fenomeni della forte pressione urbana. Dal confronto tra lo stato attuale ed il catasto leopoldino è evidente un sostanziale abbandono delle aree agricole a favore di una vegetazione boschiva, che dalla Valle dell'Inferno si estende lungo il pendio settentrionale del promontorio. È presente, infine, un complesso produttivo, localizzato sul confine del territorio comunale, facilmente identificabile per dimensione e localizzazione, che si presenta in avanzato stato di degrado.
Sono invarianti dell'ambito: le case sparse presenti al catasto Leopoldino e al catasto d'impianto, le aree agricole storiche, il reticolo idrografico e la relativa fascia di pertinenza fluviale, la viabilità storica.

2. Obiettivi
Obiettivi generali dell'ambito sono:

  • - valorizzazione delle risorse paesistiche territoriali dell'area con la costituzione di un "Parco del promontorio", da strutturare come parco agricolo e come zona ricreativa di connessione con le aree urbanizzate contermini;
  • - costituzione di un confine naturale del comune di Montevarchi attraverso il "congiungimento" del parco fluviale dell'Arno con il sistema di collina;
  • - realizzazione di un sistema di accesso per favorire la fruizione al Sito di Interesse Regionale Valle dell'Inferno e Bandella;
  • - valorizzazione e riqualificazione delle aree agricole contigue al Sito di Interesse Regionale Valle dell'Inferno e Bandella;
  • - riqualificazione paesistica del limite del centro abitato di Levane lungo la S.P.11;
  • - conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, fermo restando che, per i complessi produttivi di consistenti dimensioni suscettibili di impatti invasivi sul territorio, si dovranno incentivare "misure perequative per dislocare la realizzazione [degli interventi] in aree diverse da quelle di maggior pregio o maggiore fragilità paesistica e ambientale".

3. Destinazioni d'uso caratterizzanti, compatibili o escluse
Sono ammesse tutte le funzioni compatibili all'agricoltura e di servizio alla stessa. È ammessa la destinazione turistico-ricettiva.

4. Strategie
Al perseguimento degli obiettivi si dovrà pervenire, oltre che attraverso l'osservanza delle seguenti direttive, mediante ulteriori specificazioni normative del Regolamento Urbanistico e di eventuali piani e programmi di settore.
Organizzazione di strutture di accesso e informazione e creazione di itinerari didattici per la fruibilità dell'ambito.
Collegamento con l'ambito del Parco fluviale dell'Arno.
Realizzazione di strutture all'area aperta di sosta e servizio alla mobilità ed al tempo libero.
Per il Sito di Interesse Regionale "Valle dell'Inferno e Bandella" valgono le disposizioni specifiche di cui alla D.C.R.T.6/2004 e delle D.G.R.644/2004 e D.G.R.454/2008.
Valorizzazione di iniziative di vendita diretta di piccole produzioni tipiche locali di qualità.
Introduzione di tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a difesa della qualità del suolo, della sua struttura geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle risorse e a sostegno della rinnovabilità e dell'uso parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici tale ambito è sede di numerosi movimenti gravitativi e di indizi che portano a prevedere lo sviluppo ulteriore delle tipologie e dei processi embrionali (erosioni, scarpate). Il Regolamento Urbanistico dovrà prevedere forme di:

  • - incentivazione all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica sia in fase di recupero di situazioni già compromesse sia per gli interventi preventivi nelle aree dove sono presenti indizi preliminari di denudazione o erosione del pendio.

5. Disposizioni specifiche
Il Regolamento Urbanistico dovrà definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, fermo restando che l'intervento di Sostituzione edilizia dovrà essere ulteriormente condizionato al fine di contenere gli effetti legati alla trasformazione di luoghi connotati di un elevato valore paesaggistico e ambientale. Inoltre, dovrà definire entità e modalità di trasferimento, nelle aree deputate ad accogliere tali interventi, delle trasformazioni dei complessi produttivi di consistenti dimensioni.
Ferme restando le disposizioni di cui all'art.26 (ambito di applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III) devono essere seguite le seguenti ulteriori disposizioni:

  • conservare la vegetazione di scarpata, le siepi e le macchie di campo nonché le alberature anche non produttive. La reintroduzione di questi elementi è considerata quale intervento di miglioramento ambientale ai sensi della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III;
  • - la realizzazione di nuove costruzioni a carattere agricolo non deve prevedere interventi di rimodellamento del suolo e di semplificazione del sistema di regimazione delle acque.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27