Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.24 Rete infrastrutturale per la mobilità

1. Sono le arterie viarie esistenti e le aree interessate dalle previsioni di nuova viabilità comunale e sovracomunale e dalla nuova autostazione, indispensabili alla risoluzione dei collegamenti principali all'interno del territorio comunale e con i comuni contermini. I tracciati relativi alle nuovi previsioni riportati negli elaborati grafici del Piano Strutturale sono indicativi e, pertanto, potranno essere soggetti ad adeguamenti in sede di progetto esecutivo dell'opera. Tali tracciati hanno valore di invariante fino alla realizzazione delle infrastrutture previste; a realizzazione avvenuta assume valore di invariante il tracciato effettivo dell'opera.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le arterie viarie esistenti;
  • - i tracciati della viabilità di progetto;
  • - le fasce di rispetto, fino alla realizzazione delle infrastrutture previste.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27