Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art.18 Aree agricole storiche e/o di pertinenza degli insediamenti

1. Le aree a coltura tradizionale sono da tutelare integralmente per quanto riguarda le sistemazioni idraulico agrarie e la vegetazione non colturale (piante arboree e siepi). Sono ammissibili limitati interventi di accorpamento o frazionamento delle proprietà, purché non comportino rimodellamenti del suolo, non riducano la capacità di invaso della rete scolante, e non determinino modifiche sostanziali delle tipologie colturali presenti.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche delle sistemazioni agrarie;
  • - le caratteristiche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - il reticolo idrografico e le opere di raccolta e convogliamento delle acque superficiali;
  • - le colture promiscue.

3. Sono inoltre soggette agli indirizzi ed alle prescrizioni di cui alle disposizioni specifiche degli ambiti di riferimento.

4. Ai fini dell'applicazione della Legge Regionale n.1/2005, Titolo IV, Capo III, nelle aree agricole storiche è consentito il computo delle aree per il raggiungimento della capacità edificatoria con l'esclusione della localizzazione dei fabbricati sulle stesse aree, ad eccezione di quanto diversamente stabilito nelle disposizioni specifiche dell'art.47 (Ambito dell'oliveto terrazzato di Mercatale e di Rendola) del titolo IV delle presenti norme.

Ultima modifica Martedì, 19 Settembre, 2023 - 10:27